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Dal 13 dicembre 2016 sono diventate obbligatorie le etichette nutrizionali


Dal 13 dicembre è diventato obbligatorio, per gli alimenti preimballati, apporre l’etichetta con le informazioni nutrizionali. E' l'ultimo passo dell'attuazione del Regolamento Europeo n.1169/2011, testo di riferimento in materia di etichettatura degli alimenti.

Quest'ultimo punto previsto dal regolamento europeo è di estrema importanza per garantire la trasparenza dell'informazione relativa alle caratteristiche dei prodotti che il consumatore acquista. Da ora in poi sulle confezioni degli alimenti confezionati dovranno essere chiaramente leggibili le seguenti informazioni:

- valore energetico,

- contenuto di grassi (con il dettaglio “di cui acidi grassi saturi”),

- carboidrati (con la sottocategoria “di cui zuccheri”),

- proteine,

- sale;

il tutto riferito ai valori medi per 100 grammi di prodotto.

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine.

Gli alimenti per cui non è obbligatoria l'informazione nutrizionale sono:

1. prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente (es. latte, miele) o una sola categoria di ingredienti;

2. prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5. il sale e i succedanei del sale;

6. gli edulcoranti da tavola;

7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;

10. gli aromi;

11. gli additivi alimentari;

12. i coadiuvanti tecnologici;

13. gli enzimi alimentari;

14. la gelatina;

15. i composti di gelificazione per marmellate;

16. i lieviti;

17. le gomme da masticare;

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2 ;

19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Per le bevande con tenore alcolico maggiore all’1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.

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